In base alle definizioni nel Decreto del MEF (1), devono iscriversi alla sezione speciale del Registro Cambiavalute:
a) I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, vale a dire ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute;
b) I prestatori di servizi di portafoglio digitale cioè ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, per detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.
(1) Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanza del 13 gennaio 2022 pubblicato in data 17 febbraio 2022 in Gazzetta Ufficiale
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