Exchange - Prestatori di servizi di valuta virtuale - Prestatori di servizi di portafoglio digitale
 

CHI DEVE ISCRIVERSI NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DEI CAMBIAVALUTE

In base alle definizioni nel Decreto del MEF (1), devono iscriversi alla sezione speciale del Registro Cambiavalute:

a) I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, vale a dire ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute;

b) I prestatori di servizi di portafoglio digitale cioè ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, per detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.

(1) Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanza del 13 gennaio 2022 pubblicato in data 17 febbraio 2022 in Gazzetta Ufficiale

 

 









MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 13 gennaio 2022 - Modalita' e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale

 

 




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