L’OAM è l’organismo deputato alla la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'art. 128-undecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; esso cura la chiarezza, la completezza e l’accessibilità al pubblico dei dati riportati nella sezione speciale del registro.
L’OAM, quale organismo ha quindi il compito di gestire il registro in cui sono iscritti gli operatori delle valute virtuali. il DLGS 90/2017, come suddetto, ha quindi disciplinato i soggetti connessi alla valuta virtuale inquadrandoli con i “Prestatori di servizi di portafoglio digitale “e più precisamente di quei soggetti che conservano le chiavi digitali private di accesso per conto dei propri clienti alla titolarità delle singole quantità di valuta virtuale, allo scopo di permetterne la detenzione, la memorizzazione (della titolarità e della quantità) ed il loro uso in termini di trasferibilità (v. la nuova definizione sub n. 19 all’art. 3 della IV Direttiva Antiriciclaggio).
L'OAM, inoltre, per la sua attività istituzionale, collabora con i soggetti (di cui all'art. 21, comma 2, lettera a)) [ ] del decreto antiriciclaggio e con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per agevolare l'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali, fornendo, su richiesta, ogni informazione e documentazione detenuta in forza della gestione della sezione speciale del registro, ivi compresi i dati trasmessi all'OAM ai sensi dell'art. 5 del presente decreto. L'OAM dispone comunque dei poteri di sospensione e cancellazione dalla sezione speciale del registro di cui all'art. 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
L'OAM trasmette, infine, al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione semestrale contenente i dati aggregati relativi al numero di prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che hanno effettuato la comunicazione ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro, ivi compresi quelli relativi ai soggetti la cui comunicazione non sia stata integrata con le modalità e nei termini di cui al comma 7, alla tipologia di servizi svolti dai predetti prestatori e alle ipotesi riscontrate di esercizio abusivo dell’attività, nonché i dati aggregati relativi alle operazioni effettuate trasmessi all'OAM ai sensi dell'art. 5 del presente decreto. |