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I COMPITI DELL’OAM CONNESSI ALL’ISCRIZIONE

L’OAM, una volta richiesta l’iscrizione on line di fatto, ha 15 giorni di tempo, dal momento della ricezione, per verificare regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata. L’Organismo può sospendere il termine una sola volta, e per un massimo di 10 giorni, se ritiene la comunicazione incompleta o reputa necessaria un’integrazione della documentazione. Decorsi i termini previsti, se la documentazione richiesta risultasse non pervenuta o insufficiente, nega l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro, dandone tempestiva e motivata comunicazione all’interessato che può comunque presentare una successiva richiesta di iscrizione.

Ne consegue che, in caso di mancato rispetto del termine suddetti o di diniego all’iscrizione da parte dell’Organismo, l’eventuale esercizio dell'attività sarà considerato abusivo.

Gli operatori iscritti, una volta abilitati, dovranno inoltre rispettare gli obblighi OAM continuativamente e quindi trasmettere all’OAM, per via telematica, i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana. La trasmissione deve essere effettuata con cadenza trimestrale. In particolare, dovranno essere trasmessi, per singolo cliente, i relativi dati identificativi e dati sintetici sull’operatività complessiva in Italia.

 

 









MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 13 gennaio 2022 - Modalita' e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale

 

 




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