In Italia il decreto 90/2017 ha sancito la nascita giuridica delle valute digitali rappresentate dalla conversione “in altre valute virtuali nonché dai servizi di emissione, offerta, trasferimento e e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute” (art. 1, comma 2, lett. ff- Include nella disciplina i prestatori di servizi di portafoglio digitale, i c.d. wallet provider. I wallet provider sono definiti come “ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per contro dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali” (art. 1, comma 2, lett. ff bis).
Come riportato in premessa di questo contributo Il Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanza del 13 gennaio 2022 da una propria definizione della valuta virtuale “la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”. Per completezza informativa
Il Decreto antiriciclaggio [__] definisce la valuta virtuale «una rappresentazione di valore digitale cIl Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanza la definisce come rappresentazione digitale di valore: una semplice inversione che potrebbe non essere insignificante.
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